La Dott.ssa Maria Forte si occupa prevalentemente di psicologia forense come CTP e CTU (Iscritta all’albo CTU del Tribunale di Cassino).
Elenco dei contenuti
- Che cos’è la psicologia giuridica
- Aree applicative della Psicologia Giuridica
- Il ruolo dello psicologo
- Chi è il CTU
- Chi è il CTP
- Le funzioni del CTP
- Chi si rivolge al CTP
Che cos’è la psicologia giuridica?
La psicologia giuridica è una disciplina applicata che utilizza paradigmi, metodi di ricerca, strumenti di intervento specializzandoli rispetto al proprio ambito di applicazione: si applicano le conoscenze psicologiche all’ambito giudiziario
Opera nel campo del DIRITTO e della GIUSTIZIA mantenendo una propria autonomia nel produrre risposte, formulare ipotesi, elaborare disegni di ricerca e definire strumenti di intervento.
La psicologia giuridica ha una identità multidisciplinare e:
- Tende ad avere una funzione di risposta a precise domande formulate dentro un campo di realtà sociale strutturato da DIRITTO e dalle SUE PROCEDURE.
- La risposta viene ricercata solo se e in quanto utile e pertinente ai fini dell’applicazione del diritto ai casi individuali e concreti.
- La risposta che fornisce la psicologia giuridica al diritto influenza le decisioni e i comportamenti giudiziari di tutti gli attori coinvolti.
- Nel fare ciò la psicologia giuridica fornisce e aumenta le conoscenze nell’ambito giuridico e fornisce nuovi spunti di riflessione e nuove idee.
- Gli obiettivi e le prestazioni della psicologia giuridica sono correlate linearmente alle domande e agli obiettivi del diritto.
- E’ il diritto che decide il campo di pertinenza, il significato e il valore dei risultati.
Quali sono le aree applicative della Psicologia Giuridica?
Le aree applicative della psicologia giuridica sono essenzialmente 7:
- PSICOLOGIA FORENSE:
In ambito civile: ATTIVITA’ DI CONSULENZA TECNICA a) per la valutazione delle competenze genitoriali nei casi di affidamento o separazione o divorzio. b) per la valutazione delle condizioni di rischio.
In ambito penale: LA PERIZIA a) per la valutazione dell’imputabilità e della pericolosità sociale degli imputati adulti e minori. b) per la valutazione del rischio di recidiva degli autori di reato nell’ambito del Tribunale di Sorveglianza. c) per la valutazione del danno biologico di tipo psichico e per la valutazione del danno esistenziale. - PSICOLOGIA DEI RISCHI EVOLUTIVI:
Finalizzata alla tutela dei minori nei casi in cui le carenze, le inadempienze, le difficoltà e gli ostacoli allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva raggiungano livelli di rischio oltre il quale interviene la legislazione per la tutela dei minori avviando interventi giudiziari, psicologici e sociali. - PSICOLOGIA LEGALE:
Contribuisce alla produzione e al miglioramento delle norme giuridiche dal punto di vista scientifico; studia e analizza il diritto come testo: obiettivo è soffermarsi su alcune categorie giuridiche (es. imputabilità, interesse del minore, capacità di intendere e volere) e analizzare gli indicatori psicologici che sono implicati nei costrutti giuridici. - PSICOLOGIA INVESTIGATIVA:
Attività probatoria svolta in collaborazione con la Procura e il GIP in particolare per l’esame del testimone minorenne sospetto vittima di abuso sessuale. Ma anche per l’individuazione di un probabile responsabile di un delitto attraverso il supporto agli investigatori nello svolgimento di diverse attività. - PSICOLOGIA PENITENZIARIA E DELLA FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DELLA GIUSTIZIA:
Psicologia penitenziaria: studio e sperimentazione degli strumenti e dei metodi di intervento e di trattamento tutto collegato all’esecuzione detentiva e alternativa della pena. Psicologia della formazione: attività di formazione rivolta agli operatori della giustizia su alcuni temi importanti. - PSICOLOGIA DEI COMPORTAMENTI DEVIANTI E CRIMINALI:
La psicologia giuridica elabora teorie, ipotesi, metodi di ricerca e di intervento per comprendere i comportamenti devianti e criminali. - PSICOLOGIA DELLE ATTIVITA’ E DELLE STRATEGIE GIUDIZIARIE:
Relativa alle funzioni, all’organizzazione, alle dinamiche e agli attori dell’attività giudiziaria. Gli argomenti e i problemi studiati sono prevalentemente: - la psicologia della testimonianza - la psicologia delle decisioni giudiziarie - la psicologia della vittima - la psicologia del reo - la pericolosità sociale.
Qual è il ruolo dello psicologo?
Il ruolo che lo psicologo riveste nei contesti giudiziari è prevalentemente di due funzioni:
- Funzione conoscitiva e di intervento (CTU e CTP)
- Funzione decisionale e di Giudizio (Giudice onorario)
Quello che occorre allo psicologo giuridico è la competenza in grado di filtrare e orientare le competenze psicologiche nei termini dei significati attivi nel contesto giuridico e quindi tradurre le questioni giuridiche in chiave psicologica.
Il perito opera in un contesto specifico che è quello giuridico, questo significa che la sua attività è calata in un contesto d’intervento che non è clinico e quindi senza connotazione terapeutica, dotata di precisi confini temporali e ben definiti spazi d’azione.
Chi è il CTU?
Nel contesto civile lo psicologo nominato come psicologo con specifiche competenze tecniche (art.61 c.p.c.) viene chiamato Consulente Tecnico d’Ufficio CTU.
La scelta avviene tra i professionisti iscritti agli albi dei consulenti tecnici. Il CTU, dopo la nomina del Giudice, procederà alle attività peritali e procederà alla redazione di una relazione che depositerà in cancelleria dal giudice al fine di descrivere in modo oggettivo e più scientificamente possibile, la situazione in oggetto. La valutazione del perito non si sostituisce alla decisione del giudice, ma può assumere funzione di orientamento dei processi decisionali.
Al momento della nomina del CTU, il giudice assegna alle parti un termine per nominare eventualmente un proprio consulente di parte CTP (art.201 c.p.c.).
Chi è il CTP?
Il CTP è un consulente tecnico scelto dalla parte al fine di affiancare il lavoro tecnico del CTU. I CTP possono essere presenti alle operazioni peritali svolte dal CTU, possono chiedere chiarimento e/o fare osservazioni sul lavoro svolto dal CTU, partecipare a tutte le operazioni di consulenza e di prendere in visione di tutta la documentazione degli atti. Al termine dei lavori il CTP presenta una propria relazione.
Quali sono le funzioni del CTP?
- Verificare la correttezza formale e sostanziale dell’operato del consulente tecnico d’ufficio CTU;
- Indicare e richiedere al CTU le azioni da intraprendere, le operazioni da svolgere e le eventuali ulteriori aree da sottoporre ad indagine;
- Far constatare il proprio dissenso su eventuali modalità non ritenute consone;
- Assistere la parte affinchè trovi il modo più utile per fornire al CTU gli elementi necessari per un’adeguata comprensione della vicenda;
- Assistere ai colloqui;
- Svolgere le proprie deduzioni da sottoporre al CTU prima delle conclusioni dell’attività peritale, affinchè costui ne tenga conto nella stesura della sua relazione;
- Formulare eventuali controdeduzioni alla relazione redatta dal CTU.
Tutto ciò considerato che, l’obiettivo ultimo dell’intera vicenda processuale è il solo interesse del minore, che va anteposto a quello degli adulti.
Chi si rivolge al CTP?
La persona che richiede la consulenza tecnica di un CTP è un particolare “cliente” che ha incontrato all’interno di una fase specifica del suo percorso di vita, bisogni ed emergenze che si legano al suo incontro con il mondo della giustizia.
I contesti possono essere vari, tra i più diffusi troviamo: separazioni conflittuali, divorzi, affidi, adozioni, maltrattamento di minori, abusi, violenze sessuali, mobbing, stalking, ecc..